L’accordo commerciale Europa-Stati Uniti, un anno dopo
Dall’accordo politico del 27 luglio 2025, siglato da Donald Trump e Ursula von der Leyen tra le buche del Turnberry Golf Club, i rapporti economici tra Unione Europea e Stati Uniti hanno attraversato una fase tutt’altro che lineare. La stabilizzazione delle relazioni commerciali resta lontana dall’essere definitiva, ma l’entrata in vigore dal 1° luglio dei due regolamenti di attuazione del Joint Statement del 21 agosto 2025 segna comunque un passaggio rilevante.
Dopo un iter di undici mesi, segnato anche da un negoziato serrato con il Consiglio nelle ultime settimane, la UE ha raggiunto un punto di equilibrio volto a evitare una guerra commerciale aperta con l’Amministrazione Trump. Un compromesso che comporta numerose concessioni agli Stati Uniti, su un ampio perimetro che comprende aspetti tariffari e non tariffari, accettato da Bruxelles per impedire che il conflitto commerciale si saldasse alle altre fratture transatlantiche, prima tra tutte quella sulla difesa.
La cornice temporale in cui l’intesa è maturata conta quasi quanto il suo contenuto. Prima dell’accordo, Trump aveva basato la propria strategia negoziale sui dazi reciproci, introdotti sulla base dell’IEEPA, l’International Emergency Economic Powers Act, legge del 1977 che attribuisce al Presidente poteri economici d’emergenza in risposta a minacce straordinarie provenienti dall’estero. Quella scelta ha però esposto l’intero impianto ad un lungo contenzioso, culminato con la sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio 2026 nel caso Learning Resources v. Trump, che ha escluso l’uso dell’IEEPA come base giuridica per dazi generalizzati.
La sconfitta nelle aule di tribunale ha costretto l’Amministrazione Trump a cercare nuove basi giuridiche per i dazi. Prima la Section 122 del Trade Act del 1974, utilizzata per un surcharge temporaneo del 10% con durata limitata a 150 giorni. Poi la Section 301, concepita per contrastare pratiche commerciali scorrette, e l’ampliamento della Section 232, che si basa su motivi di sicurezza nazionale. In pochi mesi, dunque, il vantaggio della rapidità si è trasformato in un elemento di fragilità e incertezza giuridica, ed è proprio da questa discrepanza che bisogna muovere per trarre un primo bilancio dell’accordo, a quasi un anno dalla sua firma

Il perimetro dell’intesa sui dazi
Sul versante europeo, l’intesa ha assunto efficacia concreta attraverso due regolamenti: il primo elimina i dazi UE sui beni industriali statunitensi e introduce un accesso preferenziale per alcuni prodotti agricoli e ittici americani fino al 31 dicembre 2029; il secondo proroga fino al 31 luglio 2030 il duty-free treatment sull’aragosta. Sul versante americano, invece, l’elemento cardine resta la soglia massima del 15% stabilita per gran parte dei beni europei esportati verso il mercato USA.
L’esito sfavorevole del contenzioso sull’IEEPA ha inciso sulla base giuridica invocata, senza tuttavia modificare il punto politico dell’intesa, che mira ancora oggi a contenere il dazio esigibile dagli Stati Uniti entro un limite preciso, da non oltrepassare. Sin dall’inizio dei negoziati, la Commissione Europea ha sostenuto infatti che il tetto del 15% dovesse essere considerato omnicomprensivo, e quindi includere sia il dazio MFN sia l’eventuale dazio aggiuntivo. A distanza di un anno, questa lettura risulta sostanzialmente confermata per i beni coperti dall’accordo.
La soglia pattuita segna l’accettazione, da parte europea, di un livello di protezione del mercato americano più elevato rispetto al passato. Un tema su cui sarà difficile incidere in assenza di un nuovo round negoziale, che peraltro deve ancora materializzarsi. Per le imprese europee, in attesa di una nuova vittoria giudiziaria degli importatori, il risultato è una ricomposizione parziale del quadro. È un riassetto asimmetrico, di cui beneficiano soprattutto i grandi produttori di capital goods, che possono considerare un costo massimo certo nelle proprie decisioni su un mercato estero ancora oggi irrinunciabile.
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Il perimetro dell’accordo comprende ancora aree escluse o problematiche. Alcune categorie restano assoggettate al solo dazio MFN, tra cui, allo stato: aeromobili e componenti per aeromobili, farmaci generici e relativi principi attivi, alcune risorse naturali e determinate materie prime critiche. Diverso è il regime previsto per i farmaci brevettati, ricondotti dagli Stati Uniti alla Section 232. Alla stessa base giuridica fanno capo le misure sulle importazioni di acciaio, alluminio e rame, giustificate sulla base di asserite ragioni di sicurezza nazionale. Per l’industria europea, la criticità riguarda soprattutto i beni intermedi e complessi ricompresi negli elenchi dei prodotti derivati. Spesso, infatti, il calcolo non dipende dal solo valore della componente metallica incorporata, in quanto, per numerose voci il dazio può essere applicato all’intero valore doganale del prodotto.
La valvola di sicurezza è affidata alle misure di salvaguardia, che consentono alla Commissione di sospendere il trattamento preferenziale. È inoltre previsto un meccanismo di sospensione delle concessioni tariffarie qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni assunti. Per i prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio, se al 31 dicembre 2026 gli USA continueranno ad applicare dazi superiori al 15%, la Commissione potrà sospendere le concessioni riconosciute ai beni americani interessati.
Il versante non tariffario e i risultati raggiunti
Sul versante non tariffario, l’intesa registra uno stato di avanzamento decisamente inferiore, nonostante le pressioni degli Stati Uniti. Molte delle concessioni accettate dalla Commissione come prezzo politico della stabilizzazione non si sono ancora tradotte in obblighi vincolanti. Su questo terreno il negoziato investe direttamente l’autonomia europea e il confine tra semplificazione e adattamento agli interessi americani resta sottile.
L’impegno ad acquistare 750 miliardi di dollari tra gas naturale liquefatto, petrolio e combustibile nucleare entro il 2028 si scontra con il fattore prezzo, che rappresenta un elemento strutturale di competitività, tanto più per le economie manifatturiere, e con la necessità che i mercati siano in grado di assorbire quei volumi: un’ipotesi che presuppone l’aumento della domanda in Europa o la riallocazione di quella esistente in favore degli Stati Uniti. Lo stesso vale per i 40 miliardi di dollari di AI chips destinati ai centri di calcolo europei e per l’obiettivo politico di 600 miliardi di dollari di investimenti europei negli Stati Uniti.
Anche il capitolo sulle certificazioni conferma questo limite. Il Joint Statement richiama la cooperazione – attualmente in corso – sugli standard automotive e il conformity assessment, ovvero sulle valutazioni di conformità dei beni, con l’obiettivo di ridurre duplicazioni per gli operatori e facilitare l’accesso al mercato europeo. A questo si aggiungono i punti relativi a dispositivi medicali, macchinari e cybersecurity, sui quali però non risultano nuovi negoziati su Mutual Recognition Agreement capaci di modificare il quadro regolatorio europeo, che su questi temi è piuttosto articolato.
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La parte agricola è quella con il contenuto più politico, perché il binomio pork&dairy, cioè carne suina e prodotti lattiero-caseari, intercetta gli interessi dell’agroindustria americana, radicata negli Stati rurali e tradizionalmente vicina al Partito repubblicano. Le SPS, misure sanitarie e fitosanitarie, dovrebbero semplificare i certificati e le procedure per alcuni prodotti agricoli e alimentari e sono da tempo indicate dagli Stati Uniti come ostacoli burocratici all’accesso al mercato europeo, ben più restrittivo sul piano della sicurezza alimentare. Anche in questo caso, però, il risultato resta circoscritto alla cooperazione tecnica.
I progressi più visibili riguardano sostenibilità e semplificazione, dove l’accordo si innesta su una rivalutazione che l’UE avrebbe probabilmente dovuto affrontare comunque per ragioni di competitività del mercato interno. Una parte dell’articolato apparato regolatorio della Commissione era ormai percepita come regulatory overreach, indipendentemente dall’azione di Trump. Nel regolamento contro la deforestazione, l’EUDR, gli Stati Uniti sono stati classificati come Paese low risk. Sul CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la soglia de minimis di 50 tonnellate annue per importatore esclude circa il 90% degli importatori, mantenendo coperto circa il 99% delle emissioni incorporate. Anche i punti più ostici di CSRD e CSDDD, cioè le direttive sulla rendicontazione di sostenibilità e sulla due diligence delle imprese, sono stati ricondotti nel pacchetto di semplificazione Omnibus, con una notevole riduzione degli oneri, soprattutto sull’ambito di applicazione soggettivo.
Più delicato resta il fronte digitale e delle Big Tech. Dopo un anno, l’UE ha mantenuto l’impegno a non introdurre network usage fees, rinunciando ai contributi obbligatori a carico delle piattaforme digitali per l’uso delle reti, e ha sostenuto anche in sede WTO, nonostante il fallimento del negoziato, l’estensione della moratoria sui dazi al commercio elettronico. Difficile pensare a ulteriori concessioni agli Stati Uniti, che avrebbero un costo politico decisamente più elevato. Nei servizi, l’Unione registra infatti un disavanzo di 178,4 miliardi di euro nel 2024 e un arretramento dell’enforcement sulle Big Tech accentuerebbe un’asimmetria, senza risolvere il nodo strutturale della dipendenza europea dai service provider americani. In ogni caso, il mercato europeo è importante per le Big Tech esposte alla concorrenza cinese, e la minaccia di rappresaglie più volte annunciata da Trump difficilmente potrebbe replicare lo schema dei dazi reciproci del famigerato “Liberation Day”.
La partita del surplus
Nonostante la forte enfasi negoziale della Casa Bianca, l’accordo commerciale ha prodotto correzioni limitate sul flusso degli scambi. Se si considera il dato annuale del 2025, il surplus europeo nei beni verso gli Stati Uniti aumenta dai 198,2 miliardi del 2024 ai 199,6 miliardi del 2025. L’UE ha esportato verso il mercato americano per 554 miliardi di euro e importato dagli Stati Uniti per 354,4 miliardi, con una crescita del 3,4% dell’export, parzialmente bilanciata dal +4,8% dell’import rispetto all’anno precedente. Il surplus del primo trimestre 2025 in particolare, pari a 81,2 miliardi, risente del front-loading degli importatori americani prima del Liberation Day. Il surplus europeo scende poi a 47,1 miliardi nel secondo trimestre, a 40,8 miliardi nel terzo e a circa 30,5 miliardi nel quarto
Nel primo trimestre 2026 il surplus europeo si ferma a 34 miliardi. Rispetto al primo trimestre 2025 e al netto delle correzioni, l’export UE verso gli Stati Uniti cala dunque del 30%, mentre l’import dagli USA diminuisce del 6%. Il dato sui servizi modifica ulteriormente la lettura del quadro. La Commissione europea indica, per il 2024, scambi per 865,2 miliardi di euro, di cui 343,4 miliardi verso gli Stati Uniti e 521,8 miliardi dagli USA, con un disavanzo europeo nei servizi di 178,4 miliardi di euro. Il saldo complessivo si riduce così a circa 21 miliardi di euro, un dato molto più contenuto rispetto al solo surplus nei beni. Per Trump il deficit commerciale con l’Europa è ormai un argomento soprattutto politico, difficilmente neutralizzabile attraverso la sola correzione dei flussi di beni.
In questo contesto, l’export italiano ha mostrato una traiettoria diversa dalla media europea. Nel 2025 l’Italia è, in controtendenza, l’unica tra le maggiori economie UE a registrare un aumento rilevante dell’export verso gli Stati Uniti, pari al 7,2%, mentre Germania e Spagna arretrano di oltre il 9% e la Francia dello 0,9%. Tra gennaio e luglio, la crescita italiana verso il mercato americano raggiunge il 9,6%. Sono dati confortanti, che confermano la tenuta dell’Italia sul mercato americano, sostenuta anche dall’anelasticità della domanda per alcune produzioni italiane e dal contributo del farmaceutico, cresciuto del 54,1%. Le vendite verso gli USA raggiungono così 69,6 miliardi, pari al 10,8% dell’export italiano di beni, con un surplus di 34,2 miliardi. Proprio il peso raggiunto dal farmaceutico rende l’Italia particolarmente esposta alle evoluzioni della disciplina della Section 232 e alla nuova politica di prezzo, nota come “Most Favoured Nation”.
I primi dati del 2026 restituiscono però un quadro più frastagliato. Secondo Istat, l’export verso gli Stati Uniti alterna mesi di crescita e di arretramento, con una flessione a gennaio del 6,7%, un recupero tra febbraio e aprile e una nuova contrazione a maggio del 3,6%, mentre l’import dagli USA registra aumenti più marcati. La stessa tendenza emerge dai dati americani del Census: nei primi cinque mesi del 2026, le importazioni USA dall’Italia scendono da 32,4 a 30,7 miliardi di dollari, mentre le esportazioni USA verso l’Italia salgono da 14,2 a 19,2 miliardi. Il deficit americano verso l’Italia resta quindi elevato, pari a 11,4 miliardi di dollari, ma si riduce rispetto ai 18,1 miliardi dei primi cinque mesi del 2025, anche a causa dell’elevato costo dell’energia.
I nodi ancora aperti
Nonostante l’apparente ricomposizione, nei prossimi mesi le relazioni commerciali tra Europa e Stati Uniti resteranno esposte a un notevole margine di incertezza, destinato a mettere alla prova la tenuta dell’accordo. Dopo la sentenza della Corte Suprema sull’IEEPA, che ha escluso la possibilità di imporre dazi generalizzati, l’Amministrazione Trump ha optato, il 20 febbraio 2026, per la Section 122 del Trade Act del 1974, che consente un surcharge temporaneo fino al 15% per un massimo di 150 giorni in presenza di problemi fondamentali della bilancia dei pagamenti. La Proclamation 11012 ha così fissato un dazio del 10%, con efficacia dal 24 febbraio e scadenza prevista al 24 luglio 2026, con un vantaggio immediato per i Paesi che erano stati esposti ai dazi reciproci più elevati del Liberation Day, dalla Cina al Vietnam, dalla Cambogia a Taiwan.
Anche questa base, tuttavia, resta fragile. In assenza di una proroga oltre il termine massimo di 150 giorni con un atto espresso del Congresso, la surcharge è destinata a decadere, privando Trump di uno strumento negoziale che, seppure imperfetto, consentiva ancora di applicare dazi generalizzati. A ciò si aggiunge il contenzioso davanti alla CIT, la Court of International Trade, che il 7 maggio 2026 ha giudicato invalida la Proclamation 11012 per assenza dei presupposti di legge. La Section 122 nasce infatti per affrontare gravi problemi della bilancia dei pagamenti – come nel caso del Nixon Shock, dopo la fine della convertibilità del dollaro in oro – non per correggere un deficit nelle importazioni di beni.
In assenza della Section 122, restano disponibili la Section 301, per pratiche commerciali scorrette o discriminatorie, la Section 232, per ragioni di sicurezza nazionale e la Section 338 del Tariff Act del 1930, invocata per la prima volta nella storia contro il Canada. Nel primo caso, lo USTR (il Trade Representative) ha avviato a marzo 2026 due indagini: una sulla sovracapacità produttiva in 16 economie, inclusa l’Unione europea, e una sul lavoro forzato, che riguarda 60 Paesi. Su quest’ultima, lo USTR ha già proposto dazi aggiuntivi del 10% o del 12,5%, nel tentativo di ricostruire uno strumento di pressione simile a IEEPA e Section 122.
La Section 232 resta invece il pilastro per l’import di acciaio, alluminio, semilavorati e autoveicoli. È qui che il quadro rischia di diventare ancora più incerto, perché il ricorso alla sicurezza nazionale consente a Trump di mantenere un margine di discrezionalità molto più ampio, anche rispetto al rischio di ricorsi. Resta inoltre la scadenza, già richiamata, del 31 dicembre 2026 per i prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio: se gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15%, la Commissione potrà sospendere le relative concessioni.
Il rischio è quindi che il tetto del 15% resti formalmente valido, ma venga progressivamente eroso da misure settoriali. Aliquote diverse con basi giuridiche differenti e classificazioni merceologiche sempre più complesse – come nel caso dei semilavorati – introdurrebbero un elemento di discrezionalità destinato a pesare sulla certezza degli scambi. È su questo terreno, e sulle possibili esenzioni, che si misurerà la tenuta dell’accordo.