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Una regolamentazione soft per i mercati finanziari?

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A seguito della crisi finanziaria internazionale scoppiata ormai più di tre anni fa, si è affermata, con sempre maggiore condivisione, la necessità di una regolamentazione globale dei mercati finanziari improntata alla standardizzazione di regole – ossia alla creazione di un nuovo quadro giuridico di riferimento.

L’idea che per una riforma globale dei mercati fossero necessari nuovi principi comuni è stata lanciata, per la prima volta, dal ministro dell’Economia e delle Finanze italiano, Giulio Tremonti, in occasione del G8 svoltosi a Lecce a giugno 2009. A seguito di quel vertice è stato redatto il cosiddetto “Lecce Framework“, un documento in cui l’integrità e la trasparenza sono chiamate a svolgere il ruolo di pilastri della stabilità economica e finanziaria. Appena un mese dopo, è stata la volta dell’OCSE, che ha pubblicato una lista di 12 principi: il filo conduttore è l’idea che un’economia forte, giusta e sana deve necessariamente poggiare su valori quali la probità, l’integrità e la trasparenza delle operazioni commerciali. Nel maggio del 2010, la stessa OCSE ha prodotto un altro documento: un protocollo contenente 10 principi di forte connotazione etica riguardanti la gestione aziendale, la gestione dei mercati e la governance societaria.

Tra le spinte riformiste del mercato arrivano anche quelle del G20, dai cui incontri esce arricchita e rafforzata l’esigenza di elaborare nuovi principi comuni su cui costruire soluzioni globali. Ed è il G20 di Pittsburgh che demanda al Financial Stability Board (FSB) il compito di formulare una serie di proposte, alcune delle quali in attuazione, dirette a rafforzare la base di capitale e la gestione della liquidità delle banche e a contenere i rischi di moral hazard da parte degli operatori. Insomma, la reazione immediatamente conseguente alla crisi è consistita nella consapevolezza di dover revisionare la disciplina normativa e regolamentare dei mercati in base a principi uniformi.    

Il lavoro svolto fino ad oggi dalle organizzazioni internazionali, come l’OCSE ed il FSB, si è dunque tradotto, essenzialmente, nella individuazione di principi e regole che, seppur ampiamente condivise, non costituiscono però norme vincolanti (si tratta dunque della cosiddetta soft law). Questo carattere non vincolante pone naturalmente l’interrogativo sulla loro reale efficacia.

Quando si parla di soft law si fa riferimento a tutte quelle regole che, pur essendo prive di efficacia vincolante, sono in grado di produrre effetti nella pratica, orientando comunque i comportamenti dei soggetti cui sono rivolte. L’utilizzo della soft law nel sistema finanziario non costituisce una novità, dal momento che sono numerose le istituzioni che hanno nel tempo prodotto, e continuano oggi a produrre, atti ad essa riconducibili. Vi si è fatto ricorso, non per sostituire le tradizionali fonti normative, quanto piuttosto per influenzare i comportamenti degli organi di vigilanza del settore finanziario e per ispirare le eventuali nuove regole degli organi legislativi. In tale settore, infatti, si è assistito alla costituzione di organismi tecnici deputati proprio alla creazione di principi e linee guida. 

Le caratteristiche della soft law determinano la concreta funzione che essa potrebbe assumere nel contesto della riforma globale dei mercati. È indubbio che in questo processo di nuove elaborazioni regolamentari, la soft law rappresenterebbe una tappa fondamentale, racchiudendo le regole ed i principi su cui costruire il nuovo ordine economico-finanziario. Essa può generare il contenuto di future norme giuridiche, costituendo dunque un necessario primo passo. In altre parole, la soft law da sola non può bastare: essa non avrebbe, di per sé, la forza sufficiente ad imporsi come fonte di una rinnovata disciplina dei mercati finanziari in grado di scongiurare nuove crisi. La nuova regolamentazione, per la funzione che è chiamata a svolgere, deve essere invece costituita da norme di natura proibitiva ovvero impositiva di determinati comportamenti e/o oneri in capo agli operatori dei mercati finanziari; norme i cui contenuti devono poter correggere le disfunzioni sino ad ora registrate in un mercato improntato allo sfruttamento schizofrenico e distorto degli strumenti finanziari. 

Insomma, il contenuto della soft law può trovare utile ed efficace applicazione solo se tradotto in norme giuridiche uniformi dal contenuto precettivo, dalla cui violazione discendano conseguenze sanzionatorie. Ma proprio a questo punto emerge il vero problema: in un sistema in cui ad un’economia globale corrisponde una moltitudine di autorità politico–legislative, il percorso per arrivare ad un apparato normativo uniforme sarà sicuramente tortuoso. È però necessario per far sì che la finanza torni ad essere uno strumento al servizio della crescita.