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Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: due vie, un solo risultato

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Società sempre più complesse ed interconnesse hanno portato innumerevoli benefici in termini di benessere e sviluppo, sia per le popolazioni che per i paesi nel loro complesso; tuttavia, affinché tali elementi positivi permanessero nel lungo periodo, le autorità nazionali ed internazionali si sono dovute dotare di strumenti in grado di prevenire, contrastare e, in caso di violazione, punire reati che potrebbero compromettere tale stabilità.

Con il termine “riciclaggio” si fa riferimento ad un processo attraverso il quale i criminali tentano di nascondere la vera origine dei proventi ricavati con le attività illegali pertanto, il suo successo implica che il denaro perda la sua identità criminale, finendo per sembrare legittimo e consentirne l’utilizzo senza destare sospetti

La strategia antiriciclaggio – prima a livello internazionale, poi domestica – va inquadrata come la risposta ad una realtà in evoluzione, che aveva mostrato la fallosità dei mezzi tradizionali nella lotta alla criminalità organizzata. Questa, oltre a minacciare la sicurezza pubblica, attraverso alcune delle sue attività ostacola lo sviluppo economico mediante una concorrenza sleale che limita le imprese nello svolgimento del proprio lavoro. Erroneamente (e spesso dolosamente) si afferma che il contributo del crimine alla crescita del PIL di un Paese sia determinante per farlo crescere, dimenticando che, per ogni impresa illecita sul mercato che lo conquista, tre sane lo perdono.

Non si deve invece fare l’errore di pensare che i capitali di cui parliamo siano parte della c.d. “economia sommersa”, che comprende quelli non dichiarati alle autorità fiscali, non certo – come è peraltro intuitivo – quelli emersi in attività dell’economia e del mercato legali, i quali, all’evidenza, subiranno la tassazione diretta e indiretta prevista dalle norme tributarie.

La differenza è che alle mafie e ai criminali non interessa del costo dell’emersione, perché sarà sempre profittevole rispetto a quanto si guadagnerà dal reinvestimento.

Tuttavia, a destabilizzare il sistema intervengono anche altri attori, tra cui i gruppi terroristici. In seguito agli attentati del 2001 il mondo si è dovuto confrontare con il fatto che la peggiore minaccia alla sicurezza non proveniva più tanto dalla criminalità organizzata, quanto dalle cellule terroristiche, che negli ultimi anni hanno proliferati in Africa, Medio Oriente e Asia. Esse hanno assunto un carattere transnazionale ed obiettivi di destabilizzazione globale. Secondo quanto dimostrato da John Thompson e Joe Turlej nello studio “Other People’s Wars: A Review of Overseas Terrorism in Canada (2003), esiste una “naturale” partnership tra criminalità organizzata e il terrorismo, che allo stesso tempo può essere un processo evolutivo, ma che non deve far ritenere assimilabili le due categorie.

Le maggiori somiglianze riguardano gli aspetti strutturali: entrambe hanno come nemico lo Stato e la polizia, e agiscono segretamente cercando di utilizzare a proprio vantaggio varie armi e tattiche. A livello organizzativo, le analogie sono limitate ad alcuni gruppi criminali, soprattutto se agiscono a livello internazionale, che si servono di strutture a rete simili a quelle delle organizzazioni terroristiche per avere vantaggi tattici; ma questa forma organizzativa non può essere considerata né tipica né benefica per la criminalità organizzata “tradizionale”, gerarchicamente organizzata, come la Mafia. L’occupazione di territori e il traffico di migranti sono oggi, ad avviso di chi scrive, i due punti di contatto maggiormente evidenti.

Infine, gli aspetti che differiscono maggiormente riguardano gli obiettivi. Infatti, la criminalità organizzata solitamente è interessata all’impostazione di un “business” stabile, in grado di garantirle profitti per lunghi periodi di tempo; al contrario, i gruppi terroristici hanno fini ideologici e si servono del denaro per finanziare la propria struttura, o per consentire gli attacchi attraverso i quali mirano a provocare una destabilizzazione immediata.

Le due tipologie di gruppi, dunque, hanno in comune la volontà di assicurarsi una solida base monetaria, ma se nel primo caso questo si potrebbe ritenere l’obiettivo finale, nel secondo è invece solo un mezzo che consente di perseguire efficacemente i propri scopi. Da ciò deriva una sostanziale differenza tra i due rispetto alla direzione dei flussi di denaro: il riciclaggio mira a mascherare l’origine criminale dei fondi per farli apparire legittimi; al contrario, molte delle risorse economiche in possesso delle organizzazioni terroristiche derivano da sponsorizzazioni private o altri strumenti legali, sebbene non sia escluso che si servano anche di attività illecite.

Tale diversità è alla base della definizione fornita da molti autori, per cui il finanziamento del terrorismo è un “riciclaggio di denaro in senso inverso”, il quale pone un’ulteriore difficoltà nell’efficacia del contrasto, in quanto flussi di denaro legittimi dovranno essere riconosciuti come mezzi finalizzati al compimento di attività terroristiche.

La prima fonte normativa che ha previsto al suo interno il genus del finanziamento è la Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del 1999, da cui sono derivate una nozione universale del “reato di finanziamento del terrorismo” e l’individuazione di nuove figure di reato collegate al compimento di atti di terrorismo, tra cui l’istigazione alla commissione di un atto terroristico (art.5), il reclutamento (art.6) e l’addestramento. La Convenzione, che integra i vari trattati e gli accordi già esistenti fra le Parti, nello stesso anno è stata aggiornata con la Risoluzione n.1267/1999, in cui si introducono ulteriori misure volte a congelare le risorse economiche detenute da persone collegate ad Al-Qaeda, sulla base di una black list gestita dal Comitato per le Sanzioni. In seguito, con la Risoluzione n.1373/2001, la portata del sistema delle liste di congelamento è stata ampliata, estendendola a persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche, liste che saranno direttamente gestite dagli Stati membri. Nel 2014, le Nazioni Unite sono nuovamente intervenute con la Risoluzione n.2133, ribadendo l’obbligo di tutti gli Stati membri a sopprimere il finanziamento del terrorismo, condannare i rapimenti quale metodo per ottenere fondi o concessioni politiche, metodi utilizzati frequentemente dai gruppi come al-Qaeda e ISIS.

Le nuove tecnologie di comunicazione assumono – come ad oggi acquisito – un’inedita centralità, in quanto consentono le attività di reclutamento, finanziamento e preparazione di azioni terroristiche. Nello stesso anno, la previsione normativa è stata ampliata con altre tre Risoluzioni:

  • Risoluzione n.2170, la quale rafforza le disposizioni inerenti la lotta al finanziamento del terrorismo, soprattutto in relazione alla minaccia di ISIL, ANF e Al Qaeda;
  • Risoluzione n.2178, con cui si manifesta la necessità di contrastare il finanziamento del terrorismo volto, tra l’altro, a diffondere la radicalizzazione, il reclutamento e sostenere le attività dei cd. foreign fighters;
  • Risoluzione n.2195, relativa alle azioni da intraprendere per rompere il legame tra terroristi e criminalità organizzata, ritenuto uno dei canali con cui si finanzia il terrorismo.

Quanto ad oggi disciplina la materia a livello nazionale ed internazionale sarebbe difficile anche da mappare. La presa di coscienza, altresì delle lacune legislative e di prassi codificate, si può dire ad oggi acquisita. Ciò, anche e soprattutto, attraverso l’azione del  Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI, istituito nel 1989 dal G7), che non si stanca di emanare Principi e Raccomandazioni, oltre che di realizzare Mutual Evaluations sulle giurisdizioni di ciascuno Stato nel mondo.

Da un punto di vista pratico, però, va ancora rilevata l’assenza di una stretta collaborazione tra le autorità antiriciclaggio, gli intermediari finanziari e l’intelligence antiterrorismo.

A livello di strumentazione, i mezzi ci sarebbero. La ricostruzione dei flussi di denaro di illecita provenienza, anche se veicolati – lo ripeto – attraverso canali formalmente leciti, è resa possibile proprio dal fatto che essi devono necessariamente passare attraverso strumenti della old economy, ma anche e soprattutto della new economy (web su tutti).

A volte si sente parlare, poi, di riciclaggio distinto dal finanziamento del terrorismo, in relazione alla provenienza del denaro: quest’ultimo potendo essere anche “pulito” in origine, l’altro (per definizione) “sporco” del reato che lo ha generato. Non è così, poiché la distinzione – come dicevo – sta nel fine e non nei mezzi. E la massimizzazione dei rendimenti, in ottica sia finanziaria che efficientista, è tratto anch’esso comune.

There is no successful organization without a successful financing”, affermava Jae-Myong Kho nel 2006. Il taglio dei fondi non è eventuale, è necessario e devastante, per qualsiasi attività criminale. Non vi sono ancora indagini in cui sia noto che l’intervento degli organi investigativi e giudiziari internazionali non sia consistito in provvedimenti ablativi di patrimoni di varia natura, nella disponibilità di organizzazioni e individui dediti a reati come quelli che esaminiamo.

Urge una “Convenzione sul Terrorismo” a livello europeo prima, ma poi con i Paesi Arabi e tutti coloro che si dimostrino realmente partecipi delle potenzialità distruttive del terrore. Così come, a mio avviso, una “Convenzione antimafia”, poiché troppe ancora sono le differenze normative e di approccio a livello prima europeo, che – in aggravante – transnazionale.