I dazi di Trump davanti alla Corte Suprema

La sentenza del 20 febbraio della Corte Suprema, che ha stabilito l’illegittimità dei cosiddetti dazi “reciproci” imposti dall’Amministrazione Trump nei confronti di un ampio numero di Paesi  facendo ricorso all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – una legge degli anni Settanta che disciplina l’esercizio di poteri emergenziali di coercizione economica in tempo di pace – offre l’occasione per valutare gli esiti di una guerra commerciale che ha alimentato una spirale protezionista senza precedenti nella storia recente. Una strategia fondata sull’impiego delle barriere tariffarie, divenuta rapidamente uno strumento di pressione politica verso avversari e alleati, con esiti quantomeno incerti.

Per la prima volta la Corte – presieduta da oltre vent’anni da John Roberts, giudice di estrazione repubblicana nominato da George W. Bush – ha tracciato una linea invalicabile nella separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo in materia di imposizione fiscale, di cui i dazi costituiscono una componente integrante, sancendo la prevalenza del diritto sulle ambizioni politiche del Presidente. È probabile che questo orientamento incida anche sui casi pendenti, primo fra tutti quello relativo alla rimozione della Governatrice della FED Lisa Cook.

 

Un bilancio in chiaroscuro

Nel corso del 2025 è emerso con maggiore chiarezza come il ricorso ai dazi “reciproci”, nonché a quelli sul fentanyl, non abbia prodotto i risultati sperati, in linea con valutazioni già ampiamente diffuse nel dibattito economico. Il nodo, in prima battuta politico, riguarda la capacità dei dazi di incidere sul disavanzo commerciale e sul riequilibrio con la Cina.

Secondo le stime del Bureau of Economic Analysis, nel 2024 il deficit commerciale complessivo USA di beni e servizi era pari a 903,5 miliardi di dollari, di cui 295,4 miliardi riferibili al solo disavanzo di beni verso la Cina. Anche assumendo che tale livello, sul piano strettamente politico, potesse giustificare misure unilaterali, l’evidenza suggerisce un impatto marginale dei dazi. Nel 2025, infatti, il disavanzo è rimasto sostanzialmente stabile attestandosi a 901,5 miliardi. Nella cornice, peraltro breve, del 2025 i dazi non hanno prodotto neppure un incremento dell’occupazione manifatturiera, che registra una contrazione di circa 82.000 unità e hanno plausibilmente contribuito a una dinamica inflattiva più persistente.

 

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Il risultato più evidente si è registrato sul piano bilaterale, con la riduzione del deficit di beni con la Cina a circa 200 miliardi nel 2025, rispetto ai 295 del 2024. Una dinamica riconducibile ai dazi, ma ascrivibile soprattutto a una ricomposizione geografica degli scambi  verso altri Stati, in particolare in Asia e in Nord America. Il minor disavanzo con Pechino è infatti compensato da deficit in aumento verso Vietnam (178,2 miliardi), Taiwan (146,8) e Messico (quasi 200), che si affermano come hub di assemblaggio e riesportazione delle merci verso gli Stati Uniti.

 

La posizione della Cina

Questa evoluzione non modifica i tratti fondamentali dell’economia cinese, riconducibili a un modello di crescita fortemente orientato alla capacità produttiva e sostenuto da un ampio sistema di sussidi pubblici, che genera un elevato surplus commerciale. Una recente analisi del Fondo Monetario Internazionale stima che le sovvenzioni della Repubblica Popolare alla manifattura sono pari a circa il 4% del PIL, nell’ordine degli 800 miliardi di dollari. È su questo terreno che, sin dall’ingresso della Cina nel WTO, il tema dei sussidi ha alimentato le rimostranze di Stati Uniti e Unione Europea sul rispetto dell’Accordo SCM, inadatto a ricomprendere la gamma di aiuti veicolati attraverso imprese statali, sistema bancario pubblico e amministrazioni provinciali.

 

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Oggi questo approccio si è tradotto in una sovrapproduzione strutturale  “involutiva”, aggravata da una domanda interna artificialmente compressa. Nel 2024 la spesa per consumi delle famiglie si attestava attorno al 40% del PIL, contro valori tra il 55 e il 60% nelle principali economie avanzate. Ne deriva una struttura economica in cui la sovraccapacità trova sbocco sui mercati esteri, contribuendo ad accrescere l’avanzo commerciale da circa 877 miliardi nel 2022 a oltre i 1000 miliardi nel 2025.

Alla dimensione politica del confronto con la Cina si affianca una questione di ordine costituzionale, relativa ai limiti del potere esecutivo e alla separazione dei poteri.

 

Le motivazioni della sentenza

Nella sentenza la Corte Suprema ha chiarito che l’imposizione di dazi in tempo di pace rientra nella competenza esclusiva del Congresso, in quanto le barriere tariffarie costituiscono a tutti gli effetti una forma di tassazione e ricadono dunque nel perimetro dell’Articolo 1, Section 8 della Costituzione americana. Ciò comporta che l’Esecutivo possa intervenire solo sulla base di una delega legislativa chiara ed espressa del Congresso. Proprio sotto questo profilo, la Corte ha escluso che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) contenga un’esplicita delega in materia. Il tenore letterale della norma si limita infatti a conferire al Presidente la facoltà di “Regulate […] importation”, nozione che non può essere estesa fino a ricomprendere il potere di imporre dazi.

Tale formula affonda le proprie radici nel Trade with the Enemy Act (TWEA) del 1917. Nella sua versione originaria, adottata durante la Presidenza Wilson all’indomani dell’ingresso degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale, il TWEA era volto a conferire all’Esecutivo ampi poteri coercitivi nel regolare i rapporti economici con i nemici e i loro alleati e fu alla base dell’embargo disposto nei confronti degli Imperi Centrali. L’estensione dei poteri in questione venne formalizzata con un emendamento del 1941, nel contesto dell’entrata degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra tale norma non trovò applicazione in ambito tariffario ad eccezione del dibattuto caso Yoshida, relativo alla surcharge del 1971 imposta dall’Amministrazione Nixon in base al TWEA nel contesto dell’abbandono del Gold Standard.

Questa conclusione è coerente con genesi storica dell’IEEPA, concepito nel contesto successivo al Watergate e all’impeachment dello stesso Richard Nixon per circoscrivere il ricorso ai poteri emergenziali di coercizione economica in tempo di pace. Coerentemente con questa tesi, la Corte ha sottolineato come un’interpretazione estensiva implicherebbe il riconoscimento di un potere di imposizione fiscale in capo al Presidente, con effetti nefasti sulla separazione dei poteri.

Peraltro, secondo la major questions doctrine, in caso di ambiguità di un testo normativo, l’attribuzione alla Casa Bianca di un potere di tale portata sul piano politico ed economico richiederebbe in ogni caso un’espressa delega da parte del Congresso. Su questo punto, tuttavia, la Corte ha registrato opinioni discordanti. Per i giudici di estrazione democratica Sotomayor, Kagan e Brown Jackson l’esclusione del potere di imporre dazi si ricava già dagli ordinari canoni interpretativi.  Per i giudici conservatori e in particolare di Neil Gorsuch, invece, la major questions doctrine costituisce il fulcro della sentenza, in quanto canone ermeneutico contro le indebite espansioni del potere esecutivo.

 

Le alternative possibili

Con la decisione della Corte tornano dunque in primo piano gli altri strumenti normativi di cui l’Amministrazione Trump può avvalersi per imporre dazi, come peraltro già avvenuto durante il primo mandato. Non è un caso che, nei giorni precedenti alla sentenza, fosse filtrata l’esistenza di un piano alternativo fondato su basi giuridiche più solide, a partire dal Trade Act del 1974. A differenza dell’IEEPA, il Trade Act costituisce la legge-quadro della politica commerciale statunitense e non ha natura emergenziale e anche quando disciplina le misure di salvaguardia opera all’interno di una cornice delimitata con garanzie e limiti temporali e procedurali. Il Trade Act nasce nel contesto della liberalizzazione degli scambi a margine del Tokyo Round del GATT e mira a disciplinare – insieme ad altre norme – il complesso rapporto tra Esecutivo e Congresso in materia commerciale.

Al momento, la Casa Bianca ha invocato la Section 122 motivando la misura con lo squilibrio della bilancia dei pagamenti, per imporre dazi universali al 10% – poi innalzati al 15% – per un periodo limitato di 150 giorni, scaduto il quale l’eventuale estensione richiederebbe un intervento legislativo del Congresso. A questo strumento potrebbe affiancarsi il ricorso alla Section 301 dello stesso Trade Act, come avvenuto durante la prima Amministrazione Trump, per imporre dazi selettivi su più categorie di beni importati negli Stati Uniti previa istruttoria idonea a dimostrare una unfair trade practice. A ciò si aggiungono le tradizionali misure di salvaguardia della Section 201, anch’esse fondate su presupposti tipizzati e su un iter procedimentale definito e dunque meno esposte a contestazioni per eccesso di discrezionalità.

 

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Un ulteriore strumento è la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 che – sulla base di ragioni di sicurezza nazionale – tende a sottrarre i dazi a un sindacato giudiziale penetrante ed è già stata posta a fondamento dei dazi su acciaio e alluminio. Resta infine la via più imprevedibile ovvero la Section 338 del Tariff Act del 1930, più noto come Smoot Hawley Act, approvato durante la Grande Depressione, che consente al Presidente di imporre dazi sino al 50% sulle importazioni in presenza di discriminazioni nei confronti delle merci americane. Tuttavia, i precedenti di fatto inesistenti e il tenore letterale obsoleto della disposizione, risalente agli anni Trenta, che per evidenti ragioni storiche non include il ricorso a sussidi o a strategie predatorie – come l’indebita sottrazione di proprietà intellettuale – attuate dalla Cina, espongono la Casa Bianca alle forche caudine del contenzioso dinanzi alle corti specializzate, con un rischio non del tutto dissimile da quello che ha condotto al definitivo ridimensionamento dell’IEEPA.

Vi è poi il tema dei rimborsi dei dazi, che sta assumendo una crescente complessità alla luce dei volumi di contenzioso attesi davanti alle corti specializzate. Secondo diverse stime, gli importer of record, ossia i soggetti giuridicamente responsabili dell’importazione di beni negli Stati Uniti, avrebbero pagato tariffe illegittime per un ammontare complessivo stimato in circa 175 miliardi di dollari. Poiché il sistema doganale americano si fonda su una sequenza rigida di passaggi, dall’ingresso delle merci alla liquidazione del dazio finale – che avviene di regola entro circa un anno dall’immissione in consumo – una parte significativa degli importatori potrà chiedere il ricalcolo del dazio mediante un procedimento noto come post-summary correction prima della liquidazione definitiva.

Qualora invece questa sia già avvenuta, l’importatore dovrà contestarla mediante un apposito protest davanti alla Customs and Border Protection (CBP). Poiché tuttavia la contestazione non riguarda un errore di calcolo, bensì l’illegittimità stessa del presupposto normativo, la Court of International Trade ha chiarito di poter estendere la propria giurisdizione residuale sull’eventuale contenzioso nel caso in cui la CBP rifiuti la riliquidazione, e su questo punto l’Amministrazione Trump, convenuta in giudizio, ha espressamente rinunciato a sollevare obiezioni.

Un ulteriore profilo di incertezza è legato alla possibilità che associazioni di consumatori e distributori avanzino pretese dirette sui rimborsi, sostenendo di aver sopportato l’onere economico dei dazi attraverso l’aumento dei prezzi. Un recente studio della FED di New York mostra infatti come una quota significativa dei dazi sia stata trasferita sui prezzi finali, rendendo tutt’altro che agevole individuare chi, in ultima analisi, possa dirsi il soggetto realmente danneggiato.

 

Quale futuro per i dazi

Se, in questo scenario, formulare previsioni è complicato, poiché l’attuale quadro politico è in re ipsa mutevole, è tuttavia evidente che esiste una pluralità di strumenti alternativi all’IEEPA per imporre dazi e che la Casa Bianca ha manifestato la volontà di continuare a utilizzarli come leva di politica economica e negoziale.

Al momento i dazi della sola Section 122 restano limitati al 15%, ma la combinazione di norme differenti aumenta l’instabilità del quadro, con il rischio di uno scenario a mosaico diverso per ogni partner commerciale degli Stati Uniti. Se a ciò si aggiungono eccezioni, sospensioni e carve out negoziati bilateralmente, che rischiano di diventare parte integrante della politica tariffaria di Trump, è plausibile che l’aliquota media effettiva vari sensibilmente nel corso del 2026, anche in ragione degli accordi commerciali siglati dagli Stati Uniti dopo l’ondata di dazi “reciproci”, la cui integrale riproposizione richiederebbe una stratificazione di più misure fondate su basi giuridiche diverse.

L’incertezza si traduce così in un costo diretto per le imprese, a cui si somma il rischio di ritardi nei rimborsi dei dazi, profilo sul quale la Corte ha in ogni caso scelto di non pronunciarsi, evitando di addentrarsi in una questione dalle rilevanti implicazioni fiscali. È noto, infatti, che l’Amministrazione Trump contasse sui dazi anche come strumento di contenimento dell’elevato disavanzo pubblico degli Stati Uniti e che il Congressional Budget Office stimasse che un aumento strutturale dei dazi avrebbe potuto ridurre il disavanzo primario per circa 2,5 trilioni di dollari nel decennio 2025-2035. Un’eventuale riduzione del gettito atteso o la soccombenza dell’Amministrazione sul fronte dei rimborsi avrebbe conseguenze dirette sulla dinamica del debito pubblico e porrebbe la Casa Bianca di fronte a un difficile dilemma tra inevitabili tagli alla spesa pubblica e un ulteriore ricorso all’emissione di Treasury, con tutte le implicazioni del caso.

Infine, non è escluso che, a fronte di un margine di manovra sempre più ristretto in materia di dazi, possano emergere forme alternative di imposizione fiscale, come l’ipotesi – affiorata nel cosiddetto “Big Beautiful Bill” e successivamente accantonata – di una tassazione dei titoli di Stato detenuti da investitori esteri.

 

Le conseguenze internazionali

In questo contesto, l’Unione Europea si trova ancora una volta esposta al “camaleontismo” degli Stati Uniti, pur restando ancorata a una gestione ordinaria della propria politica commerciale. Lo iato tra l’ampiezza dei legami economici transatlantici e l’assenza di una strategia sui chokepoint commerciali e industriali, che rende l’Unione soccombente nello scenario attuale, appare sempre più marcato.

 

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La Cina, al contrario, ha mostrato di saper utilizzare in modo mirato leve di controllo su materie prime critiche e input industriali, compensando in parte la pressione tariffaria e spostando il confronto su un terreno più selettivo, nel quale mantiene, almeno temporaneamente, una posizione di leadership strategica. Il rischio, in ultima analisi, è che il dazio, da panacea per tutti i mali, perda progressivamente centralità cedendo il passo a strumenti più chirurgici, ma non meno distruttivi, legati al controllo delle nuove tecnologie e dei flussi finanziari, come mostra in modo emblematico il caso dei semiconduttori e della litografia avanzata.

Le implicazioni di lungo periodo riguardano non solo l’evoluzione della competizione economica globale, ma anche l’affidabilità americana e il posizionamento dell’Europa, chiamata a confrontarsi con una crescente asimmetria tra interdipendenza economica e capacità di interdizione, di cui sembra non essere ancora pienamente consapevole.

 

 

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